L'ufficio di presidenza


  1. L'ufficio di presidenza è composto:
    1. dal presidente del Consiglio Sanitario Regionale;
    2. dal vice presidente del Consiglio Sanitario Regionale;
    3. da otto membri eletti al proprio interno dall'assemblea;
    4. dal direttore generale della competente direzione generale della Regione.
  2. L'ufficio di presidenza ha il compito di:
    1. proporre all'assemblea il programma di attività annuale e pluriennale del Consiglio Sanitario Regionale;
    2. determinare l'ordine del giorno dei lavori;
    3. costituire i gruppi di lavoro e proporre all'assemblea le commissioni permanenti o speciali e i relativi membri;
    4. designare gli esperti regionali o extraregionali chiamati a collaborare con le commissioni di cui alla lettera c), assegnare alle medesime l'esame dei provvedimenti e decidere in ordine ai pareri da sottoporre all'esame dell'assemblea;
    5. promuovere, d'intesa con l’ARS, il coordinamento delle rispettive attività.